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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1872. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2009  [ apri ]
2.1872.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione dei debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dei precedente articolo 28».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle modifiche recate dagli articoli 1 e 2 dei decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e al testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Nella relazione sono indicate le proposte di modifica ritenute opportune, alla luce dei problemi di attuazione e dell'attuale situazione di crisi economica e occupazionale.
Al comma 20, aggiungere alla fine le seguenti parole:, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Conseguentemente, dopo il comma 32, inserire i seguenti:
32-bis. Al fine di dare piena attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ed allo scopo di realizzare una migliore e più efficacie difesa dei loro interessi economici e giuridici, all'articolo 7-octies dei decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni e interpretazioni:
a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unitario titolo di Stato avente valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo, è assegnato a Monte Titoli S.p.A. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza dei 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.
b) I titolari di azioni e obbligazioni di cui alle lettere a) e a-bis) dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, che hanno presentato le richieste di adesione direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze e non per il tramite degli intermediari finanziari e comunque in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla norma, devono nuovamente presentare la richiesta di cui al comma 4 dei medesimo articolo secondo le modalità ivi previste, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. II termine di cui al comma 5 dell'articolo 7-octies del medesimo decreto-legge è ridotto alla metà.
32-ter. Gli intermediari finanziari che, entro il termine dei 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-octies, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. Entro lo stesso termine devono, altresì, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal richiamato comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 33 inserire il seguente:
33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti Confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 43, sostituire le parole 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 47, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere i seguenti: 2-ter. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati termini, modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione dei presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi dei comma 4;
b) lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da «al Fondo unico giustizia per essere riassegnate» fino alla fine con le seguenti; «al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e nella restante misura del 10 per cento al Ministero della difesa per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica»;

Sostituire il comma 48 con il seguente:
48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti commi:
48-bis
. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Nazionale - incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è altresì incrementata degli importi 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
48-ter. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
48-quater. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 nonché del Regolamento (CE) del Consiglio n. 13669/2009 del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'Art. 19 comma 5 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32 convertito dalla Legge 7 aprile 1995 n. 104 dopo le parole «D.lgs 3 aprile 1993 n. 96» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività di coordinamento, promozione e per la realizzazione di servizi ed interventi nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza conformemente alla programmazione comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e del piano triennale della pesca di cui all'Art. 5 comma 1 del Decreto legislativo del 26 maggio 2005, n. 154.».

Alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
Legge 183 del 1987:
2010: - 75.200
2011: - 41.000
2012: - 41.000.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti CAP. 7439):
2010: + 75.200;
2011: + 41.000;
2012: + 41.000.

dopo il comma 53, inserire i seguenti:
53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dei bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.
53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato assicurando, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al periodo precedente entrano in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2009.

Conseguentemente,
dopo il comma 55, inserire i seguenti:
56. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
57. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Sindaco dei comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo».
58. Al fine di consentire l'efficace svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività e dell'acquisizione delle conseguenti entrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18 del medesimo articolo 29 è integrata per l'anno 2010 dell'importo di 3 milioni di euro.
59. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 56, e 58 si provvede con le disponibilità, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le citate disposizioni di cui ai commi 56, 57 e 58 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei Conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 57 e 58 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
60. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge n. 42 del 2009 ed in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura dei 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sui redditi. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo alle imposte sui redditi dovute per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo.
61. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater

del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione dei diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
62. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, le concessioni in essere al 31 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 sono prorogate sino a tale data l'articolo 37, comma 2, secondo periodo del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.
63. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «1o gennaio 2008» con le seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti «31 ottobre 2010».
64. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5 è aggiunta in fine, il seguente periodo: «Gli immobili così acquisiti sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia».
65. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo.
66. Le maggiori entrate derivanti dal comma 63 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3 comma 7 con le modalità ivi previste.
67. Tenuto conto dell'elevata competenza scientifica del citato ente, ai fini del successivo trasferimento in proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile, ovvero alla Regione Campania o ad un operatore economico privato l'importo da riconoscersi al soggetto proprietario dell'impianto è determinato applicando al carico termico totale di progetto dell'impianto il costo d'investimento unitario per MW stabilito dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», aumentato del valore degli interventi migliorativi effettuati sull'impianto depurazione fumi, come risultante dalla Relazione in data 22 dicembre 2003 del Comitato di esperti nominato dal Commissario di Governo; l'importo così determinato, rivalutato al momento del pagamento, è a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica derivanti dalla Convenzione preliminare stipulata con il Gestore dei servizi elettrici G.S.E. S.p.A. per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Da tale importo sono dedotte le somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti per la costruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al netto dei ricavi conseguiti per vendita di energia elettrica prodotta nel periodo, nonché del valore degli interventi migliorativi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e dall'O.P.CM. 3812 del 22 settembre 2009 e realizzati dal proprietario. Il soggetto subentrante nella proprietà nell'impianto, a valere sugli anzidetti ricavi, destina un importo di 20 milioni di euro annui per la copertura degli oneri derivanti dall'immissione nei ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo n. 165 del 2001 del personale dei Consorzi operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, che, sulla base di quanto stabilito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non dovesse risultare assunto dal Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta e dai Consorzi delle altre province della Campania; il predetto decreto approva la dotazione organica del consorzio unico e degli altri Consorzi provinciali e fissa i criteri delle assunzioni. Al fine di anticipare alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 le somme dovute dagli enti locali in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 190 milioni di euro. Le predette somme sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto dallo Stato per la compartecipazione al gettito IRPEF, per l'addizionale alla stessa e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007 e 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 31 dicembre 2009, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. L'assegnazione disposta dal CIPE per il finanziamento dell'evento G8 e delle spese inerenti al termovalorizzatore di Acerra è ridotta di 90 milioni di euro.
68. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a due miliardi di euro e quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a un miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare - relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati - non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione dei relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, costituisce almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto, deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
69. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 56, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto dei cronoprogramma.
70. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 68 e 69 del presente articolo, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 69.
71. All'articolo 3, comma 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, ferma la possibilità di riconoscere un compenso da parte dei Comuni per le predette associazioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 26 agosto 2008, n. 133.».
72. All'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio dei credito» aggiungere le seguenti parole: «nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500 mila euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.
73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 è incrementata di 194 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.
74. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari permanenti per materia anche per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.
75. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza delle infrastrutture e dei patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si applica l'articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, dei predetto decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. II posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del fuori ruolo.
76. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 56, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un Ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato Generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico, ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni dei personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:
2010: + 500.000.

Alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Il Relatore