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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1380. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2009  [ apri ]
2.1380.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle altre associazioni di categoria e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.
57. Il beneficio di cui al comma della commissione può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
58. In alternativa a quanto previsto al comma 57, il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, dal decreto medesimo, nonché di cui alla comunicazione n. 2009/16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. C. 16 del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, n. 2009/C 83/01 della Commissione europea, del 25 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, n. C 83/1 del 7 aprile 2009, e dalla decisione n. C(2009)2477 della Commissione europea, del 28 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. c. 151/19 del 3 luglio 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti termini, condizioni e modalità di presentazione delle istanze di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009.
59. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti e di favorire il monitoraggio della spesa del personale, a partire dal 1o novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse mediante emissione di un cedolino unico. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative nonché eventuali settori da escludere in sede prima applicazione.
60. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «6 giugno 2009,», sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 10 aprile 2009»;
2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».
61. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 237,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 196 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per l'anno 2011, quanto a 188 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 59. Le maggiori entrate per l'anno 2012 derivanti dal comma 59 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.

Il Governo