Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di estinzione o ricontrattazione dei mutui stipulati con gli enti locali in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel caso in cui tali operazioni determinano una riduzione delle passività totali a carico degli enti locali stessi.