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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.82. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.82.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
49-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo speciale finalizzato a sostenere l'ammodernamento e lo sviluppo delle aziende agricole, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
49-ter. Il fondo di cui al comma 49-bis è diretto all'erogazione di contributi in favore delle aziende agricole che effettuano investimenti aziendali finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) costruzione o ammodernamento di stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti, di serre e relativi impianti, di cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, compreso il miele, e relativi impianti;
b) miglioramenti fondiari;
c) acquisto di macchine e attrezzature nuove;
d) interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o alternative purché di potenza inferiore ad 1 MW da riutilizzare in azienda per almeno il 60 per cento o ad ogni modo tesi al miglioramento della qualità complessiva delle emissioni;
e) utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.

49-quater. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 49-bis, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle misure rientranti negli interventi di cui al comma 49-ter ed effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
49-quinques. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti che le imprese agricole devono soddisfare per beneficiare dei contributi previsti dal comma 49-bis, nonché i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 49-ter e l'erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
49-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre n. 307.