stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.81. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.81.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:
49-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito in legge dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a versare nel conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA di cui al comma 2, anche gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare latte fatti oggetto di ricorso ovvero di atti di giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, comprensivi degli interessi maturati ai sensi della normativa vigente in tale ambito in materia di quote latte. La presente disposizione si applica per tutti i periodi di commercializzazione decorrenti dagli anni 1995-1996 alla data di entrata in vigore della medesima presente disposizione.