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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.8.

All'articolo 2, dopo il comma 49 inserire i seguenti:
49-bis. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta percento delle somme riscosse annualmente in applicazione dì sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ispettorato stesso è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. i convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49.
49-ter. I laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.
49-quater. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
49-quinquies. I proventi di cui al comma I e al comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo I, comma 46 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.