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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.73. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.73.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.