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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.71. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.71.

Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
49-bis. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
49-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 49-bis è subordinata all'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2010: - ;
2011: - ;
2012: - 5.000.

Alla voce Ministero dello sviluppo economico:
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.