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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.66. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.66.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi Strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
54-ter. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
54-quater. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione dei commi 54-bis e 54-ter.

54-quinquies. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: «e 2009» con le seguenti: 009 e 2010».
54-sexies
. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 54-bis, 54-ter e 54-quinquies, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
54-septies. L'efficacia dei commi da 54-bis a 54-quinquies è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.