stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.63. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.63.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. A decorrere dall'anno 2010 è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.