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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.59. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.59.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».