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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.39. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.39.

Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente generato dall'amianto, alle imprese agricole operanti sul territorio nazionale, in forma singola o associata, che sostengono, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, spese per gli interventi di manutenzione e di rimozione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto, e per lo smaltimento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica dall'amianto di beni mobili e immobili di proprietà e direttamente impiegati nello svolgimento della loro attività, compete una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per ciascuna impresa agricola, nell'ambito di un limite di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011. La detrazione compete per le spese documentate, effettuate e Sostenute dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. I relativi interventi sono effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2012.