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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.27. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.27.

Dopo il comma 49 inserire il seguente:
49-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379.»
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, sostituire le parole «e 2009» con le seguenti 009, 2010, 2011 e 2012.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.