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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.25. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.25.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente nel limite di spesa massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.