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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.23. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.23.
approvato

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo I, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno, per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

49-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.