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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.22. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.22.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. Per l'anno d'imposta in corso al 1o gennaio 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento. Il credito d'imposta di cui al presente comma si applica nei limiti della somma di 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.
39-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'applicazione delle misure di cui ai commi 39-bis.
39-quater. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al comma 39-bis.
39-quinquies. L'efficacia dei commi 39-bis e 39-ter è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.