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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.77. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.77.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
49-bis. Al fine di promuovere l'acquisto di prodotti alimentari, la cui origine è nel territorio della provincia, per ciascuno dei periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura del 20 per cento del costo sostenuto e documentato e, comunque, fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiano, in favore delle piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio.
49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, 49-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 49-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze 49-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 49-bis a 49-quater. 49-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 49-bis a 49-quater, fermo restando il limite di cui al comma 49-bis, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.
49-septies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 49-bis a 49-septies, si provvede con la seguente disposizione: «All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalla seguenti: , 5 centesimi»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» sono aggiunte le seguenti:

«commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia».