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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XIII/2.7.
approvato

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:
54-bis. A partire dal 1o gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
54-ter. Ai sensi dall'articolo 25 del regolamento CE 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.
54-quater. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.
54-quinquies. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva CE 2003/96 e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento CE 800/08.
54-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene disciplinata l'applicazione del presenti articolo.