Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
48-bis. Il termine del 31 dicembre 2008 di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.