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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XII/2.8.
approvato

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
52-bis. Per il finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato «Dopo di Noi», la cui dotazione annua è pari a di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
52-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.