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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.41. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XII/2.41.
inammissibile

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
52-bis: Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare è di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al Presidente dell'albo con maggiore numero di iscritti;
b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n.223 e relativo regolamento di esecuzione.