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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.35. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XII/2.35.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
41-bis. Per le professioni di medico chirurgo e odontoiatra è previsto un tentativo di conciliazione tra le parti, prima di poter adire il giudice ordinario. Il tentativo di conciliazione si svolgerà, ai sensi dell'articolo 3 lettera g) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, presso le competenti commissioni dell'albo dei medici e dell'albo degli odontoiatri istituite in seno agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.