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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.23. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/XI/2.23.

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:
45-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire l'occupazione femminile e assicurare il rispetto del principio di pari opportunità nel mercato del lavoro, il contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal presente articolo, in deroga al limite massimo di età di cui al comma 1, può essere stipulato per le donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli».

45-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli».

45-quater. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis e 45-ter, determinate in 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.