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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.34. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/VIII/2.34.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:
55-bis. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, e d'intesa con le Regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
55-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 1, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 «Norme Tecniche di Costruzioni», spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
55-quater. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
55-quinquies. Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 parte terza, e successive modifiche. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
55-sexies. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 4, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.