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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.22. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/VIII/2.22.

Al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'armo 2010 destinati:
a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;
b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera a), è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).
Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.
Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.