stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.20. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/VIII/2.20.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:
a) l'imposta di registro pari al 3 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;
b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento;
c) l'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento.
8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessati dalla compravendita, sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.