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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in III Commissione in sede consultiva riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
2936/III/2.2.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
5-ter. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 55 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:
55-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativa sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.