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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.37. in Assemblea riferita al C. 2936-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/12/2009  [ apri ]
2.37.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori, o da un portatore di handicap grave, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

ex 2. 1528.