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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.36. in Assemblea riferita al C. 2936-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/12/2009  [ apri ]
2.36.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

ex 2. 1530.