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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.06. in Assemblea riferita al C. 2936-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/12/2009  [ apri ]
2.06.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza»;
b) all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia elettrica, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh», sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh».

ex 2. 053.