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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.261. in Assemblea riferita al C. 2936-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/12/2009  [ apri ]
2.261. (nuova formulazione)

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, impresa ed enti locali per l'anno 2010).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in via straordinaria, per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di pensione, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 3,4 miliardi di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione, da corrispondere, in un'unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di aprile 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2009, sia stato superiore a 55.000 euro.
2. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie con figli, in via straordinaria, per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria per i figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'agevolazione di cui al presente comma, per i redditi di lavoro autonomo è concessa con riferimento ai redditi 2009 e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in corso al 2009.
3. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, questi ultimi possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti del miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7-quinquies, nonché dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2010.
5. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «654 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.154 milioni di euro per l'anno 2010».
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «725 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.225 milioni di euro per l'anno 2010».
7. Per il finanziamento delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro per l'anno 2010.
8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2010, ai sensi delle riduzioni operate sulla tabella C di cui al comma 235, e quanto a 2,9 miliardi di euro per l'anno 2010, mediante riduzione, per pari importo, della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato.
9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi da 3 a 7, pari a 2,7 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

ex 2. 0155