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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.08. in Assemblea riferita al C. 2936-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/12/2009  [ apri ]
2.08.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene rideterminata attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010, ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 1 miliardo di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e, comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
4. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 - (Deduzione per canone di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.
2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente».

5. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. - (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.»

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5.

ex 2. 0216. e 2.045