All'articolo 12, comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: basse emissioni aggiungere la seguente: complessive; conseguentemente, al medesimo comma 1 del predetto articolo 12, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/Km.
All'articolo 12, comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: basse emissioni aggiungere la seguente: complessive; conseguentemente, al medesimo comma 1 del predetto articolo 12, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/Km.