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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.100.22.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2012  [ apri ]
0.1.100.22.

  Sostituire il comma 2 dell'articolo 13 con il seguente:
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
   a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 20 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
   b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 20 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

em. 1.100.