Sostituire il comma 2 dell'articolo 13 con il seguente:
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 20 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 20 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;