Dopo il comma 2 dell'articolo 13, come sostituito dall'emendamento 1.100 dei relatori, inserire il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13, come sostituito dall'emendamento 1.100 dei relatori, aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.