Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il 30 per cento delle risorse del fondo sono erogate al fine di sostenere il rinnovo e la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, mentre la quota pari al 70 per cento del fondo stesso viene assegnata a contributi di incentivazione delle persone giuridiche.
2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 rispettano la regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.