Aggiungere il seguente articolo:
Art. 13-bis. — (Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo). — 1. A partire dal periodo in cui vige il sistema di incentivi di cui all'articolo 12 del presente provvedimento, la produzione di automobili destinate al mercato italiano deve essere obbligatoriamente caratterizzata dalla presenza, per ogni modello in commercio, di una versione a basse missioni inquinanti secondo i valori indicati nel primo comma dello stesso articolo 12.