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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.7.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2012  [ apri ]
12.7.

  La lettera b) del comma 2 è sostituita dalle seguenti:
   b) il veicolo acquistato sia:
    1) un autovettura della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    2) un veicolo per trasporto merci delle categorie N1 ed N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada;
    3) un motociclo, triciclo e quadriciclo classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

ident. 12.8.