Al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera:
e-bis) la rottamazione non è vincolante, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, se il veicolo acquistato produce emissioni inferiori a 50 g/Km CO2 ovvero se il veicolo acquistato è destinato ad implementare flotte di car-sharing e car-pooling.