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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.18.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.18.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Con lo scopo di diffondere l'utilizzo di veicoli elettrici e ibridi per il trasporto collettivo, quali bus e minibus, la quota non inferiore al 5 per cento dei contributi assegnati alle regioni per il trasporto pubblico, prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 194, destinata a finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, è elevata al 10 per cento.