stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.17.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.17.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. I decreti di cui al comma 8 possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 8:
a) in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati;
b) in percentuale non superiore al 30 per cento del totale all'acquisto di veicoli per trasporto merci delle categorie N1 ed N2 di cui all'articolo 47 comma 2 lettera c) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.