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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.16.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.16.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a) sostituire i numeri da l a 5 con i seguenti:
1) fino a euro 5.000 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 4.000 nell'anno 2014, fino a euro 3.000 nell'anno 2015 e fino a euro 2.000 nell'anno 2016, per l'acquisto di un veicolo alimentato a energia elettrica e omologato nelle categorie M1 ed N1;
2) fino a euro 10.000 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 8.000 nell'anno 2014, fino ad euro 6.000 nell'anno 2015 e fino ad euro 4.000 nell'anno 2016, per l'acquisto di un veicolo alimentato a energia elettrica e omologato nella categoria N2;
3) fino a euro 500 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 400 nell'anno 2014; fino a euro 300 nell'anno 2015 e fino a euro 200 nell'anno 2016, per l'acquisto di ciclomotori alimentati a energia elettrica e omologati nella categoria L1e;
4) fino a euro 1.000 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 800 nell'anno 2014, fino ad euro 600 nell'anno 2015 e fino ad euro 400 nell'anno 2016 per l'acquisto di motocicli e tricicli alimentati a energia elettrica e omologati nelle categorie L3e e L5e;
5) fino a euro 1.500 negli anni 2012 e 2013, fino a euro 1.200 nell'anno 2014, fino a euro 900 nell'anno 2015 e fino a euro 600 nell'anno 2016, per l'acquisto di quadricicli alimentati a energia elettrica e omologati nelle categorie L6e ed L7e;
6) l'entità dei contributi di cui alle precedenti lettere è aumentata del 20 per cento nel caso di veicoli a zero emissioni;
7) fino a euro 150 per spese di infrastrutturazione per i veicoli di cui ai numeri da 1 a 5 dal 1o al 5o anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo o di acquisto del veicolo usato;
8) gli incentivi di cui ai numeri da 1 a 7 sono erogati anche alle società di noleggio a lungo termine e alle società di leasing che trasferiscono interamente il beneficio agli utilizzatori finali, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
9. I contributi di cui al comma 8, lettera a), sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 34.627.450 per l'anno 2012, euro 45.015.685 per l'anno 2013, euro 35.112.234 per l'anno 2014, euro 30.430.603 per l'anno 2015, euro 19.779.892 per l'anno 2016 ed euro 15.000.000 per l'anno 2017.