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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.11.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.11.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Sono ammessi ai benefìci previsti dal presente articolo esclusivamente i veicoli elettrici muniti di batteria di trazione alimentata con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria, appartenenti alle seguenti tipologie:
a) autovetture della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b) del codice della strada di cui ai decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
b) veicoli per trasporto merci delle categorie N1 ed N2 di cui all'articolo 47 comma 2 lettera c) del codice della strada;

c) ciclomotori classificati L1e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
d) motocicli, tricicli e quadricicli classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.