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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione o rottamati delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i componenti elettrici devono corrispondere, ove di pertinenza, alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza dei motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante prima della trasformazione;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificato da apposita relazione, redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione certifica, in particolare, il rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione;
d) i collaudi di installazione devono essere svolti da un tecnico in possesso di laurea in ingegneria e di master di primo livello nel settore dell'omologazione delle automobili, o di comprovata esperienza nel settore della mobilità elettrica;
e) un veicolo in circolazione o rottamato trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente articolo può accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 comma 8 lettera a) e ad altre specifiche agevolazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria, volte a sostenere la riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati.

2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, sono obbligatorie la visita e la prova presso uno dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, che attesta l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera c) dello stesso comma e lo svolgimento delle relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione sono recepite dall'autorità competente attraverso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 euro a 1.485 euro. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.