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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
3.2.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli organismi nazionali di normalizzazione, anche coordinandosi con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere i provvedimenti di propria competenza finalizzati a definire le specifiche tecniche e prestazionali dei dispositivi di interfaccia che i distributori di energia elettrica sono tenuti ad installare in corrispondenza delle infrastrutture di ricarica privata finalizzati alla gestione programmata dei rispettivi carichi.

ident. 3.1.