Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini della presente legge, per veicoli alimentati ad energia elettrica si intendono i veicoli nei quali le batterie possono essere ricaricate dalla rete o da un motore termico, che può partecipare o meno alla trazione, purché abbiano la capacità di circolare autonomamente nella sola modalità elettrica.