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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.10.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
4.10.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di veicoli alimentati con GPL o metano;
b) al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) premialità a favore di chi acquista un veicolo alimentato con GPL o metano con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 120gr/km, nel rispetto dei seguenti importi massimi:
1) per l'anno 2011: fino a euro 2.000;
2) per l'anno 2012: fino a euro 2.000;
3) per l'anno 2013: fino a euro 1.500;
4) per l'anno 2014: fino a euro 1.500;
5) per l'anno 2015: fino a euro 1.000;
c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I contributi di cui al comma 8, lettera b-bis, sono riconosciuti nei limiti della spesa massima di euro 200.000.000 per l'anno 2011, euro 200.000.000 per l'anno 2012, euro 150.000.000 per l'anno 2013, euro 150.000.000 per l'anno 2014 e euro 100.000.000 per l'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di euro 260.000.000 per l'anno 2011, euro 260.000.000 per l'anno 2012, euro 210.000.000 per l'anno 2013, euro 210.000.000 per l'anno 2014 e euro 160.000.000 per l'anno 2015.
e) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari, complessivamente, a euro 307.313.725 per l'anno 2011, euro 353.184.839 per l'anno 2012, euro 222.692.422 per l'anno 2013, euro 246.588.085 per l'anno 2014, euro 296.893.869 per l'anno 2015, euro 129.247.233, per l'anno 2016 e euro 152. 807.858 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

ident. 4.1.4.13.4.200.4.8.4.9.