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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 2836

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/11/2009  [ apri ]
4.1.
approvato

Al comma 4 sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma con le seguenti: è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.