Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:
La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale.