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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 2836

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/11/2009  [ apri ]
3.5.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Al Titolo I delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale dopo l'articolo 19-quater è inserito il seguente:
«Art. 19-quinques. - (Animali da compagnia). - Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia, individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 19-quinques delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 19-quinques delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale previsto dal comma 2 del medesimo articolo.